Art. 4

In vigore dal 8 nov 2005
Nella decisione 2003/17/CE gli sono sostituiti dai seguenti: « Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell’allegato I, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché: a) siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell’allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità; b) soddisfino le condizioni previste nell’allegato II, sezione A. Le sementi delle specie indicate nell’allegato I, prodotte nei paesi terzi figuranti in detto allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell’allegato II, sezione B.».
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