Art. 1
In vigore dal 3 nov 2005
La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:
1)
nell' è aggiunto il trattino seguente:
«—
che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX della presente decisione.»;
2)
il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:771:oj#art-1