Art. 1

In vigore dal 3 nov 2005
La decisione 93/195/CEE è modificata come segue: 1) nell' è aggiunto il trattino seguente: «— che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX della presente decisione.»; 2) il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IX.
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