Art. 1
In vigore dal 27 ott 2005
Le norme applicabili all’aggiudicazione di contratti di aiuto alimentare da parte delle organizzazioni non governative autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 sono stabilite nell’allegato della presente decisione. Queste norme costituiscono parte integrante dei contratti e delle convenzioni conclusi a tal fine dalla Commissione.
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