Art. 1
Misure integrative di riduzione del rischio
In vigore dal 21 ott 2005
La decisione 2005/734/CE è così modificata:
1)
È inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Misure integrative di riduzione del rischio
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nelle aree del loro territorio identificate come particolarmente a rischio di introduzione dell’influenza aviaria, siano rispettate le condizioni seguenti, in conformità dell’, paragrafo 1:
a)
è proibito con effetto immediato l’allevamento di pollame all’aria aperta; l’autorità competente può autorizzare l’allevamento di pollame all’aria aperta purché gli animali siano alimentati e abbeverati al chiuso, o sotto una copertura che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto dei volatili selvatici col mangime e l’acqua destinati al pollame;
b)
i serbatoi d’acqua all’aperto necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di alcuni tipi di pollame devono essere protetti in modo sufficiente dall’accesso di uccelli acquatici selvatici;
c)
il pollame non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici, a meno che l’acqua non sia stata trattata in modo da garantire l’inattivazione di eventuali virus;
d)
è proibito l’uso di animali degli ordini Anseriformes e Charadriiformes come richiami da caccia; tali animali possono essere usati come richiami sotto la severa vigilanza dell’autorità competente per attrarre volatili selvatici a fini di campionamento nel quadro del programma di sorveglianza di cui alla decisione 2005/732/CE.
2. Gli Stati membri vietano di raccogliere pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali; l’autorità competente può autorizzare la raccolta di pollame e altri volatili in cattività in tali strutture previa valutazione di rischio con esito favorevole».
2)
La data del «31 gennaio 2006» di cui all’articolo 4 è sostituita dalla data del «1o dicembre 2005».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:745:oj#art-1