Art. 1

Misure integrative di riduzione del rischio

In vigore dal 21 ott 2005
La decisione 2005/734/CE è così modificata: 1) È inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Misure integrative di riduzione del rischio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nelle aree del loro territorio identificate come particolarmente a rischio di introduzione dell’influenza aviaria, siano rispettate le condizioni seguenti, in conformità dell’, paragrafo 1: a) è proibito con effetto immediato l’allevamento di pollame all’aria aperta; l’autorità competente può autorizzare l’allevamento di pollame all’aria aperta purché gli animali siano alimentati e abbeverati al chiuso, o sotto una copertura che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto dei volatili selvatici col mangime e l’acqua destinati al pollame; b) i serbatoi d’acqua all’aperto necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di alcuni tipi di pollame devono essere protetti in modo sufficiente dall’accesso di uccelli acquatici selvatici; c) il pollame non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici, a meno che l’acqua non sia stata trattata in modo da garantire l’inattivazione di eventuali virus; d) è proibito l’uso di animali degli ordini Anseriformes e Charadriiformes come richiami da caccia; tali animali possono essere usati come richiami sotto la severa vigilanza dell’autorità competente per attrarre volatili selvatici a fini di campionamento nel quadro del programma di sorveglianza di cui alla decisione 2005/732/CE. 2.   Gli Stati membri vietano di raccogliere pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali; l’autorità competente può autorizzare la raccolta di pollame e altri volatili in cattività in tali strutture previa valutazione di rischio con esito favorevole». 2) La data del «31 gennaio 2006» di cui all’articolo 4 è sostituita dalla data del «1o dicembre 2005».
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