Art. 2

In vigore dal 17 ott 2005
1.   Immediatamente dopo la ricezione della notifica di cui all’ da parte dell’autorità competente, e ogniqualvolta non venga individuata nessuna altra causa manifesta di malattia diversa dall’influenza aviaria, gli Stati membri assicurano: a) che siano raccolti adeguati campioni dai volatili morti e, se possibile, da altri volatili che abbiano avuto contatti con i volatili morti; e b) che tali campioni siano sottoposti ad esami di laboratorio per l’individuazione del virus dell’influenza aviaria. 2.   In caso di esito positivo degli esami di laboratorio relativi al virus dell’influenza aviaria altamente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
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