Art. 3
In vigore dal 14 ott 2005
1. I programmi di sorveglianza delle TSE (BSE e scrapie) elencati nell’allegato III possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2006.
2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l’aliquota e l’importo massimo proposti per il contributo finanziario della Comunità sono fissati nell’allegato III.
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