Art. 1

In vigore dal 11 ott 2005
In deroga all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati, per quel che riguarda le forniture di materiali e le prestazioni di servizi, le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione, alla riparazione o alla ristrutturazione del ponte sul Rodebach tra Selfkant (a nord di Millen, Germania) ed Echt-Susteren (a nord di Sittard, Paesi Bassi), a considerare tutta l’area del cantiere del ponte transfrontaliero e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, come facenti parte del territorio tedesco.
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