Art. 1
In vigore dal 28 set 2005
La decisione 2000/819/CE è modificata come segue:
1)
all'articolo 7, paragrafo 1, l'importo finanziario di riferimento di «450 000 000 EUR» è sostituito dall'importo di «538 500 000 EUR»;
2)
all'articolo 8, la data del 31 dicembre 2005 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:1776:oj#art-1