Art. 2

In vigore dal 20 set 2005
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo, in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:790:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2005/790 — Testo vigente | Portale Normativo