Art. 8

Cooperazione con altri organismi

In vigore dal 20 set 2005
Cooperazione con altri organismi 1.   La CEPOL può cooperare con gli organismi dell’Unione europea che operano nell’ambito dell’applicazione della legge e settori connessi nonché con gli organismi che si occupano di formazione in Europa. 2.   La CEPOL può cooperare con gli istituti nazionali di formazione di paesi non membri dell’Unione europea, in particolare quelli dei paesi candidati all’adesione, nonché con quelli dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera. 3.   Il consiglio di amministrazione può autorizzare il direttore della CEPOL a negoziare accordi di cooperazione con uno qualsiasi degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali accordi di cooperazione possono essere conclusi soltanto se autorizzati dal consiglio di amministrazione. Gli accordi di cooperazione con organismi di paesi non membri dell’Unione europea possono essere conclusi soltanto previa autorizzazione del Consiglio. 4.   La CEPOL può tenere conto delle raccomandazioni dell’Europol o della task force dei capi della polizia degli Stati membri dell’UE, senza pregiudizio delle disposizioni sull’adozione del programma di lavoro della CEPOL.
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Cooperazione con altri organismi (Art. 8 Decisione (UE) 2005/681) — Testo vigente | Portale Normativo