Art. 1
In vigore dal 14 set 2005
1. Il fatto che l'Olympic Airways e la Grecia abbiano accettato che l'Olympic Airlines pagasse canoni di sublocazione per aeromobili inferiori agli importi corrisposti a titolo dei contratti principali, con conseguenti perdite per l'Olympic Airways dell'ordine di 37 milioni di EUR nel 2004 e per lo Stato dell'ordine di 2,75 milioni di EUR fino al maggio 2005, costituisce un aiuto di Stato illegale a favore dell'Olympic Airlines, incompatibile con il trattato.
2. La Grecia ha concesso all'Olympic Airways aiuti di Stato illegali e incompatibili, pari all'importo della sopravvalutazione delle attività dell'Olympic Airlines al momento della creazione dell'Olympic Airlines. Tale importo è provvisoriamente stimato dalla Commissione a circa 91,5 milioni di EUR.
3. L'erogazione dello Stato greco a favore dell'Olympic Airways d'importi per il totale di circa 8 milioni di EUR e il versamento supplementare da parte dello Stato greco di alcune rate del mutuo bancario e di canoni di locazione finanziaria al posto dell'Olympic Airways, tra il maggio 2004 e il marzo 2005, nella misura in cui tali pagamenti non sono la semplice esecuzione delle garanzie di cui all', lettera b), della decisione 2003/372/CE e delle relative condizioni, costituiscono aiuti di Stato illegali a favore dell'Olympic Airways, incompatibili con il trattato.
4. La protratta tolleranza da parte dello Stato greco dei debiti fiscali e previdenziali dell'Olympic Airways nei suoi confronti, per l'importo di circa 354 milioni di EUR tra dicembre 2002 e dicembre 2004, costituisce un aiuto di Stato illegale a favore dell'Olympic Airways, incompatibile con il trattato.
Storico versioni
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