Art. 1
In vigore dal 5 set 2005
1. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 5 644 000,00 kg PRO (potenziale di riduzione dell’ozono — Ozone Depletion Potential).
2. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 31 584 500,00 kg PRO.
3. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 17 601 428,90 kg PRO.
4. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1 tricloroetano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 500 060,00 kg PRO.
5. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne per applicazioni di quarantena o trattamenti anteriori al trasporto è di 502 736,06 kg PRO.
6. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne per tutti gli usi ad eccezione delle applicazioni di quarantena, dei trattamenti anteriori al trasporto e degli usi critici (4) è di 1 587 656,06 kg PRO.
7. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 3 157 554,752 kg PRO.
8. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 120 612,000 kg PRO.
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