Art. 4

Prescrizioni concernenti l’azienda d’origine

In vigore dal 22 ago 2005
Prescrizioni concernenti l’azienda d’origine L’azienda d’origine di cui all' rispetta le seguenti prescrizioni: a) l’azienda d’origine non può essere situata in una zona di protezione istituita a seguito di un focolaio di peste suina africana; b) adeguate misure di biosicurezza per prevenire l’introduzione della peste suina africana, nonché un programma di autocontrollo per individuare la peste suina africana, entrambi richiamati nel piano di eradicazione approvato con decisione 2005/362/CE della Commissione (4), sono stati messi in atto nell’azienda d’origine e approvati dall’autorità competente prima dell’istituzione della zona di sorveglianza intorno a un focolaio di peste suina africana in cui è situata l’azienda; c) la peste suina africana non deve essere stata diagnosticata nell’azienda d’origine per almeno due anni prima dell’invio dei suini da tale azienda.
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