Art. 1
In vigore dal 17 ago 2005
1. Il registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione di cui all’allegato V, punto 1.4.1.vii) della direttiva 2000/60/CE è presentato nella parte 1 dell’allegato della presente decisione. Il registro comprende anche siti ubicati in Bulgaria, Norvegia e Romania, che partecipano, su base volontaria, alla rete di intercalibrazione.
2. Ai fini dell’istituzione del registro e dell’esercizio di intercalibrazione, gli Stati membri sono ripartiti nei gruppi di intercalibrazione geografici elencati nella parte 2 dell’allegato della presente decisione, ognuno dei quali comprende gli Stati membri che condividono tipi particolari di corpi idrici superficiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:646:oj#art-1