Art. 3

In vigore dal 17 ago 2005
Ferme restando le disposizioni che verranno stabilite conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004, l’autorità competente effettua annualmente i controlli in loco necessari per verificare il rispetto, da parte degli allevatori, degli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:617:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo