Art. 2

Prodotto

In vigore dal 8 ago 2005
Prodotto 1.   Gli organismi geneticamente modificati da immettere in commercio come tali o come ingredienti di altro prodotto (di seguito «il prodotto»), sono costituiti da semi di granturco (Zea mays L.), resistenti alla diabrotica del mais (Diabrotica spp.), derivati dalla linea cellulare di coltura di Zea mays AT824 (ottenuta a partire da embrioni immaturi di una linea inbred AT di granturco), trasformata utilizzando la tecnologia di accelerazione delle particelle con un frammento di restrizione del DNA MluI isolato dal plasmide PV-ZMIR13. Il prodotto contiene le seguenti sequenze di DNA in due cassette: a) cassetta 1: un gene cry3Bb1 modificato derivato dalla sottospecie kumamotoensis del Bacillus thuringiensis, che conferisce resistenza alla diabrotica del mais (Diabrotica spp.), regolato dal promotore 4AS1 proveniente dal virus mosaico del cavolfiore, dall’attivatore di traduzione wtCAB del grano (Triticum aestivum), dall’attivatore di trascrizione ract1, introne del gene dell’actina 1 del riso (Oryza sativa) e dalle sequenze di terminazione tahsp 17 3’ del grano; b) cassetta 2: il gene nptII dell’E. coli, che conferisce resistenza agli aminoglicosidi, comprese la kanamicina e la neomicina, regolato dal virus mosaico del cavolfiore 35S come promotore e dalle sequenze di terminazione NOS 3’ dell’Agrobacterium tumefaciens e da un frammento del gene ble non funzionale dell’E. coli. 2.   L’autorizzazione riguarda semi di progenie derivanti da incroci della linea di granturco MON 863 con qualsiasi granturco ottenuto con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri prodotti.
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