Art. 2
In vigore dal 2 ago 2005
1. Nel caso di sospetto o di conferma ufficiale di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) in un bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, il Regno Unito è esonerato dall'ottemperare all’obbligo di:
a)
sottoporre i restanti bovini della medesima azienda, ad eccezione di quelli nati nei dodici mesi successivi al 1o agosto 1996, alla limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine clinica ed epidemiologica, secondo quando disposto dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001;
b)
per quanto concerne i casi confermati, individuare e distruggere altri animali oltre al caso confermato, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 e allegato VII dello stesso regolamento.
2. Pur tuttavia, si individuano, si abbattono e si distruggono i seguenti animali in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001:
a)
se la malattia risulta confermata in una femmina, tutta la sua progenie partorita nel biennio precedente o nel periodo successivo alla comparsa dei primi sintomi clinici della malattia;
b)
se la malattia risulta confermata in un animale nato nei dodici mesi precedenti al 1o agosto 1996, gli animali della coorte nati dopo il 31 luglio 1996.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:598:oj#art-2