Art. 6

In vigore dal 27 lug 2005
La presente decisione si applica dal 1o agosto 2005 al 31 dicembre 2011. Qualora sia adottato un nuovo regime preferenziale che sostituisca la decisione 2001/822/CE dopo il 31 dicembre 2011, la presente decisione continuerà comunque ad applicarsi fino alla data di scadenza del nuovo regime, ma non oltre il 31 luglio 2012.
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