Art. 2

In vigore dal 25 lug 2005
La denominazione «isomaltulosio» figura sull’etichetta del prodotto stesso o nell’elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono. La dicitura «l’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio» è riportata in una nota ben visibile, cui rimanda un asterisco (*). La dicitura è stampata con caratteri aventi almeno le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l’elenco degli ingredienti.
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