Art. 1

In vigore dal 22 lug 2005
Sono concesse deroghe a Belgio, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Regno Unito come stabilito all’allegato della presente decisione.
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