Art. 1
In vigore dal 22 lug 2005
Sono concesse deroghe a Belgio, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Regno Unito come stabilito all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:686:oj#art-1