Art. 1

In vigore dal 22 lug 2005
Sono concesse deroghe a Grecia, Francia, Italia, Malta e Austria come stabilito all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:685:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo