Art. 1
In vigore dal 19 lug 2005
La decisione 2000/86/CE è modificata come segue:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
La “General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)” è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»
2)
All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'AQSIQ, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.»
3)
L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:572:oj#art-1