Art. 1

In vigore dal 18 lug 2005
È accettato l'impegno offerto dalle aziende di cui sotto, in relazione al procedimento antidumping relativo alle fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita. Paese Azienda Codice addizionale TARIC Arabia Saudita Prodotte e vendute dalla Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd), Yanbu Al-Sinaiyah, o prodotte dalla Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd), Yanbu Al-Sinaiyah e vendute dalla Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), Riyadh, al primo cliente nella Comunità che funge da importatore A671
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Art. 1 Decisione (UE) 2005/613 — Testo vigente | Portale Normativo