Art. 1

In vigore dal 13 lug 2005
La decisione 96/609/CE è modificata come segue. 1) L' è sostituito dal seguente: « Il “Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques — Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité (MIPARH-DSVQ)” è l'autorità competente in Costa d'Avorio per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.» 2. L' è sostituito dal seguente: « I prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Costa d'Avorio devono rispondere alle seguenti condizioni: 1) ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente compilato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A; 2) i prodotti provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina, dai depositi frigoriferi riconosciuti o dalle navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato B; 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura “COSTA D'AVORIO” e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.» 3) All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del MIPARH-DSVQ, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.» 4) L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2005/514 — Testo vigente | Portale Normativo