Art. 1
In vigore dal 12 lug 2005
La decisione 97/757/CE è così modificata:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
La “Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire (DSAPS) du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)” è l'autorità competente in Madagascar per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»
2)
L' è sostituito dal seguente:
«
I prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Madagascar devono soddisfare le seguenti condizioni:
1)
ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente compilato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
2)
i prodotti provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina, dai depositi frigoriferi riconosciuti o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui all'allegato B;
3)
ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura “MADAGASCAR” e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»
3)
All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DSAPS-MAEP, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.»
4)
L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:496:oj#art-1