Art. 2
In vigore dal 5 lug 2005
Gli aiuti previsti dall' della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell' del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune, purché essi siano riservati a beneficiari che inizino i lavori soltanto successivamente all'introduzione della domanda di aiuto presso l'autorità competente e sempre che l'intensità d'aiuto prevista nel progetto di decreto rappresenti l'equivalente di sovvenzione lordo.
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