Art. 3

In vigore dal 4 lug 2005
Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dev'essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 4 gennaio 2007.
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