Art. 5

In vigore dal 23 giu 2005
1.   Il tasso di cambio dell'euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili nel quadro della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2004. 2.   Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni e domande pervengono alla Commissione.
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Art. 5 Decisione (UE) 2005/486 — Testo vigente | Portale Normativo