Art. 2
In vigore dal 21 giu 2005
1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o marzo 2005.
2. Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all’, paragrafo 2, della presente decisione.
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