Art. 3

In vigore dal 21 giu 2005
1.   Le spese sostenute dagli esperti per partecipare alle riunioni di cui all’ sono rimborsate dalla Commissione secondo le sue regole per il rimborso delle spese di viaggio, delle indennità di soggiorno e delle altre spese, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. 2.   Gli esperti designati dagli Stati membri ricevono il rimborso delle spese di viaggio; gli esperti invitati dalla Commissione ricevono il rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di soggiorno. 3.   Per gli esperti designati dagli Stati membri il rimborso delle spese è previsto limitatamente ad un partecipante per Stato membro. 4.   Gli esperti non ricevono compensi per i servizi prestati.
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