Art. 2

In vigore dal 13 giu 2005
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/495 — Testo vigente | Portale Normativo