Art. 1

In vigore dal 13 giu 2005
L’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2005/131/CE è sostituito dal seguente: «1.   La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo B dell’allegato X al regolamento (CE) n. 999/2001 da realizzarsi ad opera della “Veterinary Laboratories Agency”, Addlestone, Regno Unito, per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 810 500 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.»
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