Art. 2
In vigore dal 13 giu 2005
1. La Commissione delle Comunità europee e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concludono un accordo attuativo sull'utilizzazione e il funzionamento del fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) per un periodo di quattro anni a partire dal 1o gennaio 2005.
2. Gli interventi del fondo fiduciario di cui all' sono attuati di concerto tra la Commissione e la EUFMD, conformemente all'accordo attuativo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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