Art. 1

Modifiche apportate alla direttiva 2005/393/CE

In vigore dal 9 giu 2005
Modifiche apportate alla direttiva 2005/393/CE La decisione 2005/393/CE è modificata come segue: 1) All’, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per i movimenti interni di cui al paragrafo 1 se: a) gli animali provengono da un gregge vaccinato conformemente a un programma adottato dall’autorità competente; nonché b) gli animali: i) alla data dello spostamento sono vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro i sierotipi che sono o possono essere presenti in una zona d’origine epidemiologicamente rilevante, oppure ii) alla data dello spostamento hanno un’età inferiore a due mesi e sono destinati all’ingrasso in un’azienda che deve garantire la protezione dall’attacco di vettori ed essere registrata dall’autorità competente ai fini dell’ingrasso.» 2) Nell’allegato II la sezione A è sostituita dalla seguente: «A. Gli animali vivi sono stati protetti dagli attacchi di Culicoïdes: 1) per un periodo minimo di sessanta giorni prima della data dello spostamento, oppure 2) per un periodo minimo di ventotto giorni prima della data dello spostamento e in tale periodo sono stati sottoposti con esito negativo a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), effettuate su campioni prelevati almeno ventotto giorni prima della data d’inizio del periodo di protezione dall’attacco dei vettori, oppure 3) per un periodo minimo di sette giorni prima della data dello spostamento e in tale periodo sono stati sottoposti con esito negativo a una prova di isolamento del virus della febbre catarrale degli ovini o a una prova di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno sette giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori, nonché 4) durante il trasporto verso il luogo di carico.»
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