Art. 1
In vigore dal 7 giu 2005
1. La parte di ricapitalizzazione di Alitalia (AZ Fly) notificata dallo Stato italiano per un importo massimo del 46 % circa di 1,2 miliardi di euro, ovvero circa 550 milioni di euro, non costituisce aiuto di Stato.
2. In applicazione del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato l'operazione di cui al paragrafo 1 può avvenire soltanto nel rispetto delle condizioni seguenti:
a)
la ricapitalizzazione ha luogo soltanto dopo che la Deutsche Bank, eventualmente affiancata da altre istituzioni finanziarie, avrà firmato un impegno formale e senza riserve di garanzia del buon esito dell'operazione, con la sola esclusione usuale dei casi di forza maggiore, degli atti di guerra e di terrorismo e simili;
b)
la partecipazione dello Stato è consentita soltanto a condizione che le nuove azioni siano sottoscritte con gli stessi diritti, alle medesime condizioni, allo stesso prezzo unitario e allo stesso ritmo degli investitori privati e fermo restando il calendario previsto per l'assunzione, da parte di Deutsche Bank, e eventualmente di altre banche garanti, della garanzia di buon fine;
c)
l'operazione non è gravata da accordi collaterali o impliciti in virtù dei quali lo Stato italiano possa dispensare le banche dal loro obbligo, qualora l'offerta di azioni per la ricapitalizzazione non sia sottoscritta dal mercato in misura sufficiente ovvero possa concedere a tali banche uno sconto specifico sul prezzo di emissione.
Storico versioni
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