Art. 1
In vigore dal 6 giu 2005
L’elenco delle persone riportato nell’allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall’elenco che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:426:oj#art-1