Art. 7

Navi e aerei pattuglia

In vigore dal 3 giu 2005
Navi e aerei pattuglia Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, limitatamente ai massimali indicati nell’allegato VI, di un tasso di partecipazione finanziaria non superiore al: — 50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004; — 25 % delle spese ammissibili sostenute dagli altri Stati membri.
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Navi e aerei pattuglia (Art. 7 Decisione (UE) 2005/424) — Testo vigente | Portale Normativo