Art. 7
Navi e aerei pattuglia
In vigore dal 3 giu 2005
Navi e aerei pattuglia
Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, limitatamente ai massimali indicati nell’allegato VI, di un tasso di partecipazione finanziaria non superiore al:
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50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004;
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25 % delle spese ammissibili sostenute dagli altri Stati membri.
Storico versioni
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