Art. 2

In vigore dal 3 giu 2005
Qualora il sistema di cui all' cessi di essere operativo, ovvero il suo contenuto non consenta più di ottenere informazioni statistiche affidabili in merito a tutte o ad alcune categorie di bovini, la Francia tornerà a utilizzare il sistema di indagini statistiche per valutare il patrimonio bovino o le categorie pertinenti.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/422 — Testo vigente | Portale Normativo