Art. 2

In vigore dal 30 mag 2005
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, in nome della Comunità, lo strumento di adesione presso il segretario generale dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/523 — Testo vigente | Portale Normativo