Art. 2

In vigore dal 23 mag 2005
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/397 — Testo vigente | Portale Normativo