Art. 1

In vigore dal 18 mag 2005
L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/122/CE è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri sospendono l’importazione da Cambogia, Cina compresa Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Corea del Nord, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti: — piume e parti di piume non trasformate; — “volatili vivi diversi dal pollame” quali definiti nella decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»
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Art. 1 Decisione (UE) 2005/390 — Testo vigente | Portale Normativo