Art. 1
In vigore dal 18 mag 2005
L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/122/CE è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri sospendono l’importazione da Cambogia, Cina compresa Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Corea del Nord, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:
—
piume e parti di piume non trasformate;
—
“volatili vivi diversi dal pollame” quali definiti nella decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:390:oj#art-1