Art. 2
In vigore dal 18 mag 2005
In deroga alla presentazione tipo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Ungheria non è necessario asportare la sugna e il diaframma prima della pesatura e della classificazione delle carcasse di suino. Per procedere alla quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene ridotto delle seguenti percentuali:
a)
0,35 % per il diaframma;
b)
1,68 % per la sugna.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:382:oj#art-2