Art. 3

In vigore dal 10 mag 2005
1.   In seno al comitato di cooperazione istituito a norma dell’articolo 9 dell’accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri. 2.   La posizione della Comunità a riguardo delle decisioni che devono essere adottate dal comitato di cooperazione è determinata dalla Commissione, previa consultazione dei rappresentanti degli Stati membri.
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