Art. 5
Relazione congiunta
In vigore dal 10 mag 2005
Relazione congiunta
1. Qualora l’Europol e l’OEDT, o il Consiglio che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono, ritengano che le informazioni fornite dallo Stato membro in relazione a una nuova sostanza psicoattiva richiedano una raccolta di ulteriori informazioni, tali informazioni sono riunite e presentate dall’Europol e dall’OEDT sotto forma di relazione congiunta (di seguito «relazione congiunta»). La relazione congiunta è presentata al Consiglio, all’AEVM e alla Commissione.
2. La relazione congiunta contiene:
a)
una descrizione chimica e fisica, che includa il nome con cui è conosciuta la nuova sostanza psicoattiva compresa, qualora disponibile, la denominazione scientifica (denominazione comune internazionale);
b)
informazioni sulla frequenza, sulle circostanze e/o sulle quantità in cui si incontra la nuova sostanza psicoattiva, nonché informazioni sui mezzi e sui metodi di fabbricazione;
c)
informazioni sulla partecipazione di organizzazioni criminali nella fabbricazione o nel traffico della nuova sostanza psicoattiva;
d)
una prima indicazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva, inclusi i rischi sanitari e sociali e le caratteristiche degli utilizzatori;
e)
informazioni indicanti se la nuova sostanza sia stata o sia attualmente oggetto di una valutazione da parte del sistema delle Nazioni Unite;
f)
la data della notifica all’OEDT o all’Europol della nuova sostanza psicoattiva tramite il formulario per le relazioni;
g)
informazioni indicanti se la nuova sostanza psicoattiva sia già soggetta a misure di controllo a livello nazionale in uno Stato membro;
h)
per quanto possibile, sono comunicate informazioni relative:
i)
ai precursori chimici di cui è noto l’utilizzo nella fabbricazione della sostanza;
ii)
al modo e alla portata dell’uso, conosciuto o presunto, della nuova sostanza;
iii)
agli altri usi della nuova sostanza psicoattiva, alla portata di tali usi e ai rischi connessi, inclusi i rischi sanitari e sociali.
3. L’AEVM comunica all’Europol e all’OEDT se nell’Unione europea o in uno Stato membro:
a)
la nuova sostanza psicoattiva ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio;
b)
la nuova sostanza psicoattiva è oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio;
c)
un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata in relazione alla nuova sostanza psicoattiva è stata sospesa.
Se tali informazioni si riferiscono ad autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate da Stati membri, questi ultimi forniscono tali informazioni all’AEVM, su richiesta di quest’ultima.
4. Gli Stati membri forniscono i dettagli di cui al paragrafo 2 entro sei settimane dalla data di notifica tramite il formulario per le relazioni di cui all’, paragrafo 1.
5. La relazione congiunta è presentata dall’Europol o, se del caso, dall’OEDT, a norma dell’, paragrafi 1 e 2, entro quattro settimane dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’AEVM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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