Art. 2

In vigore dal 2 mag 2005
La Comunità avvierà un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti del Brasile nell’ambito dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC al fine di assicurarsi che l’ostacolo agli scambi sia eliminato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:388:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2005/388 — Testo vigente | Portale Normativo