Art. 2
Compiti
In vigore dal 22 apr 2005
Compiti
La Commissione può consultare il CCRS per qualunque questione relativa al contenuto e alla messa in atto del programma europeo di ricerca in materia di sicurezza (in prosieguo «PERS»), da realizzare nell'ambito del programma quadro di ricerca della Comunità europea.
Il CCRS opera avendo piena cognizione del contesto della politica europea, in particolare delle attività di ricerca svolte a livello nazionale e di quelle a sostegno delle iniziative in materia di politica europea della ricerca.
In particolare, ma senza limitarsi a questo, il CCRS formula raccomandazioni alla Commissione in ordine ai seguenti aspetti:
a)
i compiti strategici, i campi d'azione principali e le priorità del PERS, basandosi sulla relazione «Ricerca per un'Europa sicura» del Gruppo di personalità e tenendo conto della creazione dell'Agenzia europea per la difesa nonché delle attività nazionali e intergovernative;
b)
le capacità tecnologiche di cui devono dotarsi i soggetti interessati in Europa e la strategia da adottare per rafforzare la base tecnologica dell'industria europea e quindi accrescerne la competitività;
c)
gli aspetti strategici e operativi del PERS, tenendo conto dell'esperienza e dei risultati ottenuti grazie all'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza (3), dai servizi della Commissione attivamente interessati alle questioni della sicurezza, anche nell'ambito del programma quadro di ricerca della Comunità europea, e da altri gruppi di esperti o consulenti;
d)
le questioni connesse all'attuazione del programma, quali lo scambio di informazioni classificate e i diritti di proprietà intellettuale;
e)
l'ottimizzazione del ricorso alle infrastrutture pubbliche di ricerca e valutazione nel quadro del PERS;
f)
una strategia di comunicazione mirante a far conoscere il PERS e a fornire informazioni sui programmi di ricerca dei soggetti interessati.
I presidenti di ciascuno dei gruppi del CCRS di cui all', paragrafo 1, possono segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il CCRS su altre questioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:516:oj#art-2