Art. 1

Prodotti e definizione dei prodotti

In vigore dal 21 apr 2005
Prodotti e definizione dei prodotti La presente decisione si applica agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua enunciati nella parte I dell’allegato, che non sono contemplati da nessuna legislazione dell’UE per prodotti specifici. In particolare, gli articoli gonfiabili per il tempo libero contemplati dalla direttiva 88/378/CEE, dalla direttiva 89/686/CEE e dalla direttiva 94/25/CE sono esclusi dal campo di applicazione della presente decisione.
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