Art. 1

In vigore dal 21 apr 2005
I conti degli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg» e «Bayern-Umwelt», degli organismi pagatori spagnoli «Islas Baleares» e «La Rioja», dell’organismo pagatore greco «OPEKEPE», degli organismi pagatori francesi «SDE», «OFIVAL», «ONIC», «ONIFLHOR», «ONILAIT», «ODEADOM», «FIRS» e «ONIVINS», degli organismi pagatori italiani «ARTEA» e della regione Lombardia, dell’organismo pagatore portoghese «IFADAP», e dell’organismo pagatore britannico «NAWAD», relativi alle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, per l’esercizio finanziario 2002, sono liquidati con la presente decisione. Gli importi che devono essere recuperati dagli Stati membri interessati o che devono essere ad essi versati a norma della presente decisione sono indicati nell’allegato.
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