Art. 4
In vigore dal 18 apr 2005
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero istituito in virtù dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (6), ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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