Art. 4

Partite contaminate

In vigore dal 18 apr 2005
Partite contaminate Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati per assicurare che i prodotti di cui all' risultanti contenere mais «Bt10» o mangimi prodotti a partire da mais «Bt10» non siano immessi sul mercato.
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Partite contaminate (Art. 4 Decisione (UE) 2005/317) — Testo vigente | Portale Normativo